(Only in italian)

Il settore delle energie rinnovabili è in movimento non solo dal punto di vista degli investimenti e progetti, ma anche quello burocrativo e amministrativo.
Il 27 aprile 2022 è stato convertito in legge (Legge n. 34 del 27 aprile 2022, la “Legge di conversione”) il DL n. 17 del 1 marzo 2022 (“Decreto Energia” o “Decreto”), contenente importanti misure urgenti nel settore delle energie da fonti rinnovabili. Successivamente il legislatore e gli organi istituzionali coinvolti stanno continuando a promuovere intervanti ulteriori di promoszione e chiarimento con nuovi decreti legge e linee guida, di seguito accennati.

DECRETO ENERGIA
Le principali novità del Decreto Energia riguardano:

  1. Semplificazione degli iter di autorizzazione
  2. Disciplina delle Aree Idonee
  3. Agevolazioni per il Mezzogiorno e per l’impiego di biocarburanti
  4. Acquisto e vendita di energia dal GSE (PPA)
  5. Estensione incentivi statali per gli impianti FER
  6. Sistemi di accumulo, FV in aree industriali e autoconsumo
  7. Ulteriori misure in materia di agrivoltaico
  1. Semplificazione degli iter autorizzativi

PAS
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)[1] è stata estesa all’autorizzazione di impianti con le seguenti caratteristiche:

  1. impianti fotovoltaici fino a 20 MW e le relative opere di connessione alla rete elettrica, in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, a prescindere dal livello di tensione;
  2. impianti fotovoltaici fino a 10 MW nelle aree classificate idonee;
  3. impianti agrivoltaici entro 3 Km dalle aree a destinazione industriale/ artigianale/ commerciale, che adottino soluzioni innovative e non compromettano la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, come il montaggio di moduli elevati da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Al fine di identificare i requisiti che un impianto agrivoltaico deve possedere per usufruire dell’iter semplificato, vale la definizione di cui all’articolo 65 del DL 1/2012 come ulteriormente chiarita dalle Linee Guida (si veda il paragrafo 7 che segue).

Per le tipologie di impianti di cui sopra, la soglia oltre la quale è previsto l’obbligo di VIA  (Valutazione di Impatto Ambientale) è elevato a 20 MW, a condizione che il proponente alleghi un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree qualificate dalle Regioni come aree sensibili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio.

  1. impianti fotovoltaici flottanti fino a 10 MW, ivi comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica.

DILA
La Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA )[2] è  stata estesa agli interventi di modifica non sostanziale, ossia agli interventi che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse, senza però comportare un incremento dell’area occupata.

  1. Aree Idonee

Semplificazioni
All’interno di aree idonee, la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse ed il potenziamento, rifacimento ed integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse, senza variazione dell’area interessata, sono soggetti alle seguenti procedure:

  • fino a 1 MW: DILA
  • da 1 MW a 10 MW: PAS
  • superiore a 10 MW: AU

Restano ferme le semplificazioni di cui al paragrafo 1 di cui sopra.

Nell’ambito di procedimenti autorizzativi degli impianti nelle aree idonee, inclusa la VIA, il Decreto ha escluso il carattere vincolante del parere obbligatorio dell’autorità paesaggistica. Pertanto, decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Individuazione Aree Idonee
L’art. 20 del d.lgs 199/2021 – così come modificato dall’art. 12 del Decreto Energia – prevede la futura emanazione da parte del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE) di decreti contenenti i principi e i criteri ai fini della successiva individuazione, da parte delle Regioni, di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), a cui si applicheranno misure di semplificazione e alcune agevolazioni.
Ad oggi, sono considerate idonee le seguenti aree:

  • per i soli impianti fotovoltaici:
    • i siti su cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali, senza variazione dell’area occupata, sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico;
  • per impianti FV, anche con moduli a terra e in assenza di vincoli previsti nel codice dei beni culturali e del paesaggio:
    • le aree agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, le cave e le miniere;
    • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti e le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
    • le aree adiacenti alla rete autostradale entro 150 metri;
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Statoitaliane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
  • i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale;
  • le aree dei siti oggetto di bonifica;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

Una ulteriore modifica in materia di Aree Idonee è stata apportata dal Decreto Aiuti (DL. 50/2022) entrato in vigore il 18 maggio 2022, che espande le aree che non sono interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e che non rientrano nella “fascia di rispetto” dei beni tutelati. La fascia di rispetto viene ora calcolata rispetto al perimetro dei beni tutelati come segue:

  • 7 chilometri per impianti eolici
  • 1 chilometro per impianti fotovoltaici.
  1. Agevolazioni per il Mezzogiorno e per l’impiego di biocarburanti

Il Decreto introduce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, destinato alle aziende che effettuano investimenti correlati alla produzione di energia da fonti rinnovabili nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’agevolazione è limitata ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive. Il Decreto precisa che tale credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’agevolazione è applicabile anche qualora l’efficientamento energetico venga raggiunto tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici.
Il Decreto contiene, inoltre, alcune previsioni per promuovere l’utilizzo dei biocarburanti da utilizzare in purezza, prevedendo dal 2023 un utilizzo pari a 200.000 tonnellate e riconoscendo anche la facoltà di riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale.

  1. Acquisto e vendita di energia dal GSE (PPA)

Il Decreto contiene anche alcune misure per favorire l’integrazione delle FER nel mercato dell’energia, in particolare per la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili.
In particolare, si prevede:

  • l’offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da FER prodotta da impianti localizzati nel territorio nazionale, mediante contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni;
  • la possibilità per il GSE di stipulare contratti di vendita dell’energia elettrica attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME;
  • l’emanazione da parte del MiTE (entro 90 giorni dalla pubblicazione della Legge di Conversione) di uno o più decreti che definiscano prezzo di vendita, modalità di cessione dell’energia – che garantiscano che i prezzi siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità rispetto ai clienti finali energivori – modalità di coordinamento del meccanismo con i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gestiti dal GSE.
  1. Estensione incentivi statali per gli impianti FER

La possibilità di beneficiare degli incentivi statali è stata estesa a:

  • impianti agrivoltaici che soddisfino i requisiti di innovazione e monitoraggio identificati in specifiche linee guida (vedi sotto);
  • impianti solari fotovoltaici flottanti;
  • particelle su cui insistono gli impianti agrivoltaici, che non potranno poi essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per i 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.
  1. Sistemi di accumulo, FV in aree industriali e autoconsumo

FV in aree industriali
In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l’installazione di impianti fotovoltaici che coprano una superficie non superiore al 60% dell’area. Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Sistemi di accumulo

  1. Accumuli elettrochimici

Viene estesa la PAS ai sistemi di accumulo ubicati all’interno di aree industriali o dove sono situati impianti di produzione di energia elettrica FER o da fonte fossile con potenza inferiore ai 300 MW termici, senza comportare estensione delle aree stesse (prima la PAS si applicava solo per accumuli abbinati ad impianti fossili). Inoltre, se esercitati in combinato con impianti FER, gli accumuli sono considerati opere connesse.

  1. Accumuli idroelettrici

Per gli accumuli attraverso pompaggio puro l’autorizzazione unica è rilasciata dal MiTE, sentito il MIMS e d’intesa con la Regione interessata.

Autoconsumo a distanza
Viene modificata la disciplina in base alla quale un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile (ex art. 30 DLgs. 199/2021) mediante l’estensione della possibilità di produzione e accumulo di energia elettrica per autoconsumo con impianti FER presso edifici o siti diversi, distanti dalla propria utenza, con connessione non superiore a 10Km.

È inoltre consentito l’accesso agli incentivi previsti dal Dlgs 199/2021 (aste, tariffe, incentivi per la condivisione).

  1. Ulteriori misure in materia di agrivoltaico
  1. Linee Guida sulla definizione di “impianti agrivoltaici”

Nel giugno 2022 il MITE ha pubblicato le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” redatte con il supporto di CREA, GSE, ENEA, RSE nelle quali vengono descritte le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, distinguendo tra impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, ed altre tipologie di impianti agrivoltaici che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

Tale documento, sebbene privo di valore normativo ha un impatto pratico molto significativo nel prossimo lavoro di progettazione e sviluppo degli impianti fotovoltaici che è presumibile si diffonderanno velocemente.

  1. Consultazione su misure PNRR

Il MITE ha condotto una consultazione pubblica, chiusasi il 12 luglio 2022, sulla misura“Sviluppo Agrivoltaico” del PNRR.
Lo schema della misura proposta può essere così sintetizzato:

  • Contributo in conto capitale fino al 50% a fondo perduto per le Regioni del Sud;
  • Contributo del 40% a fondo perduto per le altre regioni;

Tali contributi godranno di una maggiorazione del 20% per:

  •  i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
  • gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita;
  • gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli;
  • tariffa incentivante per 20 anni (assegnata su base di asta di € 85/MWh).

I soggetti potenziali beneficiari che possono presentare istanza di accesso ai benefici devono essere imprese agricole o associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un’impresa agricola.
AI fini della presentazione della domanda di accesso al contributo previsto è necessario possedere i seguenti titoli:

  • titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.

In aggiunta, l’impianto dovrà possedere i seguenti requisiti impiantistici:

  • potenza nominale dell’impianto superiore a 300 kW;
  • la superficie minima destinata all’attività agricola è pari almeno al 70%dell’appezzamento oggetto di intervento;
  • la superficie complessiva dei moduli rispetto alla superficie totale occupata dal sistema agrivoltaico (LAOR) non è superiore al 40%;
  • l’altezza minima dei moduli rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di 1,3 metri nel caso di attività zootecnica e di impianti agrivoltaici che prevedano l’installazione di moduli in posizione verticale fissa (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);
  • sono rispettati i requisiti previsti dalle linee guida CREA-GSE relativi al sistema di monitoraggio.

Inutile sottolineare il positivo impatto che una tale misura potrebbe avere nella direzione dello sviluppo delle energie rinnovabili per la decarbonizzazione e l’independenza energetica.

Legália continuerà a monitorare i futuri sviluppi in materia di energie rinnovabili. Nel frattempo rimaniamo a disposizione per chiarimenti e assistenza in relazione all’oggetto della presente NewsLetter e/o di argomenti attinenti.


[1] La procedura consente la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il proprietario o chi ha la disponibilità dell’immobile almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori presenta la comunicazione PAS accompagnata da una Relazione Asseverata firmata del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di deposito in Comune della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, gli atti di assenso eventualmente necessari.
La realizzazione dell’intervento deve essere completata entro 3 anni dalla data di presentazione della dichiarazione ed è necessario darne comunicazione all’Amministrazione Comunale.
[2] Il soggetto interessato deve presentare la DILA, asseverata da un tecnico abilitato ossia iscritto ad un Albo professionale, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’impianto.
Qualora per la realizzazione delle opere progettate occorra acquisire pareri o nulla osta o comunque atti di assenso, questi non potranno essere autocertificati, ma potranno essere acquisiti preventivamente alla presentazione della DILA.
In questo modo, l’interessato può dare inizio ai lavori il giorno stesso dell’avvenuta presentazione all’Ufficio Protocollo dell’Area Sportello Unico per l’Edilizia.

Vito Vittore
Partner
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Tommaso Ceschia
Associate
t.ceschia@legaliastudio.it