(Only in Italian)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14, Suppl. Straordinario n. 1, del 18 gennaio 2023, l’8° aggiornamento aggiornamento agli schemi e regole di compilazione del bilancio bancario (Circolare Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005) per introdurre il principio contabile IFRS 17 Contratti assicurativi. Inoltre, sempre in Gazzetta Ufficiale n.14, Suppl. Straordinario n. 1, del 18 gennaio 2023 è stato pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 17 novembre 2022 di aggiornamento delle disposizioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.

Gli aggiornamenti si sono resi necessari per tenere conto del nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 “Contratti assicurativi”, che provvederà a sostituire dal 1° gennaio 2023 l’attuale principio contabile sui contratti assicurativi IFRS 4 e delle modifiche che si sono rese necessarie per riflettere le novità introdotte dal nuovo principio contabile sugli altri principi contabili internazionali, tra cui lo IAS 1 “Presentazione del bilancio” e l’IFRS 7 “Strumenti finanziari: informazioni integrative”.
Le modifiche impattano sul bilancio consolidato delle banche a capo di gruppi con attività a prevalenza nel settore bancario e quello di banche che hanno partecipazioni in imprese di assicurazione consolidate contabilmente.
Per ridurre gli oneri di compilazione delle banche, nella redazione dell’aggiornamento, Banca d’Italia ha tenuto conto delle disposizioni da poco emanate dall’IVASS in relazione al bilancio assicurativo IAS/IFRS. In particolare, viene previsto un rinvio alle disposizioni emanate dall’IVASS per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contratti assicurativi di pertinenza delle imprese di assicurazione incluse nel consolidato.
Le principali novità introdotte con l’aggiornamento in oggetto riguardano l’adeguamento degli schemi del bilancio consolidato e della relativa informativa nella nota integrativa alle previsioni dell’IFRS 17, che hanno previsto la modifica dello IAS 1 e dell’IFRS 7, e l’allineamento alle disposizioni emanate dall’IVASS.
Le disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari si applicano ai seguenti soggetti:
  • alle società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • alle società di gestione del risparmio (SGR);
  • alle società finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, alle agenzie di prestito su pegno, agli IMEL, agli istituti di pagamento (IP));
  • alle holding di investimento madre nell’Unione italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione italiane, nonché alle società di partecipazione finanziaria italiane e alle società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1;
  • alle società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari.
L’aggiornamento si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2023.