EBA has published a consultation paper on a draft Regulatory Technical Standards specifying the types of factors to be considered for the assessment of appropriateness of risk weights and the conditions to be taken into account for the assessment of appropriateness of minimum loss given default (LGD) values for exposures secured by immovable property.

The relevant authority, as designated by the Member State, may set higher risk weights or impose stricter criteria on risk weights, or increase the minimum LGD values when the following two conditions are met:

  • the risk weights do not adequately reflect the actual risks related to the exposures secured by mortgages on residential property or commercial immovable property, or that the minimum LGD values are not adequate;
  • the identified inadequacy of these risk weights or minimum LGD values could adversely affect the current or future financial stability in the Member State.

The consultation runs until 29 July 2021.

EBA has launched a public consultation on its draft Implementing Technical Standards (ITS) on supervisory reporting with respect to Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM).

Following the mandate laid down in the revised Capital Requirements Regulation (CRR2), the EBA is proposing to introduce some proportionality considerations in ALMM reporting for small and non-complex institutions. Additional amendments to the templates are introduced with the aim of streamlining reporting requirements, filling in data gaps and further clarifying the reporting instructions.

The deadline for the submission of comments is 28 July 2021.

EBA has launched a public consultation on its draft Guidelines on the delineation and reporting of available financial means (AFM) of Deposit Guarantee Schemes (DGSs).

The purpose of the Guidelines is to ensure that only funds that credit institutions contributed, or that stem indirectly from such contributions such as recoveries or investment income, will count towards reaching the target level of the DGS fund. Conversely, funds that stem directly or indirectly from borrowed resources should not count towards the target level. This clarification aims at preventing the situation where a DGS could meet the target level by taking out a loan.

The deadline for the submission of comments is 28 July 2021.

EBA has published an erratum of the technical package on the reporting framework 3.0 phase 2.

The correction is made on the file met.xsd to remove hierarchy attribute on ei351. This amendment has no impact on reporting framework 3.0 and aims at making the DPM backward compatible with historical framework versions.

(only in Italian)

Consob e Banca d’Italia, con un comunicato congiunto, hanno richiamato l’attenzione degli operatori, ed in particolare dei piccoli risparmiatori, sugli elevati rischi connessi con l’operatività in cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate.

Nell’attesa di un quadro regolamentare di riferimento l’operatività in cripto-attività presenta rischi di diversa natura, tra cui: la scarsa disponibilità di informazioni in merito alle modalità di determinazione dei prezzi; la volatilità delle quotazioni; la complessità delle tecnologie sottostanti; l’assenza di tutele legali e contrattuali, di obblighi informativi da parte degli operatori e di specifiche forme di supervisione su tali operatori nonché di regole a salvaguardia delle somme impiegate. Viene anche segnalato il rischio di perdite a causa di malfunzionamenti, attacchi informatici o smarrimento delle credenziali di accesso ai portafogli elettronici.

In questo contesto, l’acquisto di cripto-attività non è soggetto alle norme in materia di trasparenza dei prodotti bancari e dei servizi di investimento e continua a essere sprovvisto di specifiche forme di tutela, né ad altra forma di supervisione o di controllo da parte delle Autorità di vigilanza.

Per questi motivi l’adesione a offerte di prodotti finanziari correlati a cripto-attività, quali ad esempio i cd. digital token, è un investimento altamente rischioso, tanto più qualora, come spesso riscontrato, le offerte siano effettuate da operatori abusivi, non autorizzati, non regolati e non vigilati da alcuna Autorità.

(only in Italian)

Banca d’Italia, alla luce dell’evoluzione del mercato dei sistemi e delle infrastrutture di pagamento e del relativo quadro regolamentare nel contesto europeo, ha posto in in consultazione pubblica la revisione delle Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, emanate il 18 settembre 2012. In conformità con l’art. 146 del Testo Unico bancario (TUB), l’ambito di applicazione delle disposizioni si estende ai sistemi di pagamento all’ingrosso e alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete.

Il termine della consultazione è il 30 giugno 2021.

(only in Italian)

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione una serie di proposte normative in materia di riserve di capitale e di strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure borrower based).

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle proposte di modifica alle disposizioni succitate per garantire un pieno allineamento con la normativa e gli orientamenti europei in materia di riserve di capitale applicabili alle banche e per introdurre nell’ordinamento nazionale gli strumenti borrower based.

Gli interventi sono volti a:

  • introdurre la riserva di capitale per il rischio sistemico (systemic risk buffer, SyRB) per le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia e ad allineare le norme in materia di riserve di capitale e di misure di conservazione del capitale all’evoluzione del quadro normativo europeo;
  • introdurre nell’ordinamento nazionale alcune misure borower-based, non disciplinate dalla normativa europea

La consultazione avrà termine il 27 giugno 2021.

(only in Italian)

Pubblicato il nuovo Regolamento IVASS n. 47 del 27 aprile 2021 che detta le disposizioni di dettaglio riguardanti il contenuto dei piani di risanamento e di finanziamento, individuali e di gruppo.

Il Regolamento disciplina altresì profili attuativi concernenti il processo di predisposizione e autorizzazione dei piani.

Nel disciplinare i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento e nel piano di finanziamento, il Regolamento segue un approccio principle based, senza prevedere schemi e report predefiniti ma, piuttosto, delineando una cornice e un contenuto minimo. In particolare, è prevista un’applicazione proporzionale qualora il soggetto vigilato ripristini l’osservanza del Requisito Patrimoniale entro il termine previsto per la presentazione del piano.