(Only in Italian)
L’intervento regolamentare è conseguente all’avvenuta emanazione del regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), 1 settembre 2022, n. 174, con il quale è stata istituita un’apposita sezione del Registro dei revisori legali e sono state stabilite le regole per la relativa iscrizione di tali revisori.
Le disposizioni contenute nel regolamento della Consob:
- precisano che Consob può dichiarare, con apposita delibera, l’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo di qualità, di indagini e sanzioni di un paese terzo, in assenza di una decisione della Commissione Europea, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva Audit;
- prevedono l’esenzione dai controlli di qualità per i revisori iscritti nell’apposita sezione del Registro del MEF ove ne ricorrano i presupposti, costituiti dalla reciprocità e dal fatto di essere stati assoggettati nei tre anni precedenti a controlli di qualità svolti da un altro Stato membro o da un paese terzo ritenuto equivalente, purché sia data tempestiva comunicazione alla Consob su quando è avvenuto l’ultimo controllo di qualità e su quale Autorità lo ha svolto; ciò al fine di consentire alla Consob di avere un quadro preciso dei revisori esteri che si avvalgono dell’esenzione per la prima volta e di quelli che possono continuare ad usufruirne in quanto sottoposti a successivi controlli di qualità;
- rinviano ad apposita delibera della Consob in ordine al riconoscimento di deroghe o esenzioni (su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione con l’Autorità del paese terzo, dichiarato equivalente, in cui ha sede il revisore) dalle disposizioni del Decreto n. 39/2010 in materia di sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni, nonché con riguardo ai requisiti per l’iscrizione nella Parte B del Registro del MEF e al contenuto della domanda di iscrizione.
Consob rammenta che i revisori esteri già iscritti nell’apposita sezione dell’Albo Speciale delle società di revisione, in base al regime transitorio di cui alla precedente delibera n. 17439 del 27 luglio 2010, sono tenuti a presentare al MEF entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento ministeriale una nuova domanda di iscrizione nella sezione del Registro dei revisori.
(Only in Italian)
Banca d’Italia ha pubblicato una serie di nuove FAQ inerenti al questionario antiriciclaggio.
In particolare le nuove FAQ riguardano:
- le modalità di compilazione del questionario con le informazioni sui mandati fiduciari e le informazioni di gruppo quando gli stessi non siano applicabili all’intermediario;
- la possibilità che nella voce “clienti con sede all’estero” vengano ricomprese le società clienti con sede all’estero, ma con sedi operative secondarie nel territorio dello Stato;
- le modalità di indicazione delle ditte individuali, ossia se vadano inserite nella voce “persone fisiche”;
- la rilevazione del numero dei rapporti cointestati;
- le modalità di rilevazione nel questionario dei costi e degli investimenti per gli intermediari che appartengano a gruppi;
- le modalità di indicazione dei costi e degli investimenti, quando gli stessi non riguardino solamente l’antiriciclaggio, ma anche ad esempio i centri di costo riferibili al responsabile AML che sia anche responsabile compliance o i costi relativi all’esternalizzazione di più attività, tra le quali anche quella AML;
- se nel numero di “FTE impiegati nei controlli AML/CTF di secondo livello” devono essere ricomprese anche le risorse impiegate da società cui è stata esternalizzata l’attività; e se debbano essere indicate in termini di ore o persone impiegate;
- le modalità di indicazione nel questionario nel caso in cui la funzione antiriciclaggio sia stata esternalizzata alla capogruppo;
- ulteriori precisazioni.
The most significant change is the roll out of the data collection for the benchmarking of accounting metrics (IFRS9) to high default portfolios (HDP).
For market risk it is proposed to add new templates for the collection of additional information, notably the Default Risk Charge (DRC) and the Residual Risk Add-On (RRAO).
For credit risk, only minor changes are proposed.
The consultation will end on 28 February 2023.