(Only in Italian)
Le nuove Disposizioni aggiornano la normativa regolamentare sull’autorizzazione all’acquisizione o all’incremento di partecipazioni qualificate in banche, intermediari 106 TUB, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF.
La disciplina degli assetti proprietari persegue l’obiettivo di evitare che dall’acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un pregiudizio alla gestione sana e prudente degli intermediari vigilati.
Per questa ragione la disciplina prevede, tra l’altro, l’obbligo di autorizzazione preventiva all’acquisizione di una partecipazione qualificata, nonché obblighi di comunicazione in merito alle partecipazioni qualificate o ad altri profili rilevanti della gestione aziendale.
La disciplina prevede che l’Autorità competente valuti, ove opportuno secondo il principio di proporzionalità, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente; requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità e competenza degli esponenti aziendali che si instaurerebbero a seguito dell’acquisizione; la solidità finanziaria del candidato acquirente; la capacità dell’intermediario di rispettare le norme che ne regolano l’attività anche successivamente all’acquisizione; l’idoneità della struttura del gruppo dell’acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connessi all’operazione di acquisizione.
Le nuove Disposizioni Banca d’Italia disciplinano tra l’altro:
  • i criteri e le modalità relativi al calcolo delle partecipazioni qualificate;
  • le ipotesi di influenza notevole e acquisizione involontaria di partecipazione qualificata;
  • le presunzioni e gli indici connessi alle azioni di concerto;
  • le procedure e le valutazioni dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate;
  • le comunicazioni sulle partecipazioni.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2023, salvo che per i procedimenti di autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima di tale data.