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Le disposizioni danno attuazione all’articolo 4-sexies.1, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per quanto concerne gli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorità competenti.
Tra le novità delle disposizioni:
  • viene stabilito al 25 gennaio di ogni anno il termine per l’invio a Banca d’Italia da parte dei fornitori autorizzati delle segnalazioni periodiche sui progetti finanziati tramite le piattaforme;
  • si individuano in Banca d’Italia e Consob le Autorità preposte alla ricezione delle informazioni sulle date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione;
  • ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza on-going, stabilisce che i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding autorizzati da Consob comunichino alla Banca d’Italia: a) su base annuale, gli accordi di esternalizzazione in essere; b) l’acquisizione di partecipazioni pari o superiori al 20% del capitale o dei diritti di voto nel fornitore stesso o che comportano la possibilità di esercitare il controllo del fornitore; c) la valutazione dei propri esponenti applicando le disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche e altri intermediari vigilati.
La consultazione terminerà il 22 gennaio 2024.
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Nell’elenco non sono compresi i conglomerati finanziari che includono enti vigilati significativi, la cui identificazione spetta alla Banca Centrale Europea nell’ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico.
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