Bank of Italy has released eight new Occasional Papers (nn. 816-819):
(Only in Italian)
La verifica di idoneità degli esponenti aziendali degli enti vigilati costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione. Con l’emanazione del D.M. n. 169/2020 è stato introdotto un nuovo framework regolamentare per tale valutazione, recante rilevanti elementi di discontinuità rispetto alla normativa previgente. In particolare, il DM ha:
  • introdotto una differenziazione tra requisiti e criteri di idoneità, questi ultimi connotati da una maggiore discrezionalità valutativa;
  • esteso le valutazioni da effettuare nel corso delle verifiche, includendovi i criteri di correttezza, competenza, indipendenza di giudizio, nonché, per i soli intermediari bancari, l’adeguata composizione collettiva degli organi e la disponibilità di tempo e, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, i limiti al cumulo degli incarichi;
  • previsto, per le sole banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, l’applicazione di taluni requisiti e criteri ai responsabili delle principali funzioni aziendali.
A partire dai rinnovi degli organi sociali svolti nel biennio 2021-22, Banca d’Italia ha monitorato sul rispetto della normativa in materia di valutazione degli esponenti aziendali. Le evidenze raccolte hanno permesso a Banca d’Italia di individuare profili di miglioramento e prassi virtuose nelle procedure di valutazione che fossero in linea con le aspettative della Vigilanza nell’ambito del dialogo di supervisione.
Con questo documento Banca d’Italia condivide i risultati osservati, in quanto utili alle banche less significant, agli intermediari non bancari e ai sistemi di garanzia dei depositanti ad agevolare il superamento degli elementi di criticità osservati e la progressiva convergenza verso le buone prassi.
A fini meramente orientativi, Banca d’Italia fornisce inoltre riferimenti su taluni approcci, osservati nel mercato e ritenuti conformi alle aspettative della Vigilanza, connessi alla valutazione dell’indipendenza formale/di giudizio e del time commitment, profili su cui si sono registrati gli approcci maggiormente difformi da parte degli intermediari.