This paper examines the interaction between the liquidity coverage ratio (LCR), the composition of the collateral pool, banks’ characteristics, and lending activity.
(Only in Italian)

L’OAM ricorda che, in base all’attuale normativa, non ha poteri di controllo sugli operatori in criptovalute per quanto riguarda la corretta e trasparente operatività degli stessi nei confronti dei clienti né riguardo agli obblighi previsti in capo ai medesimi con riferimento alle disposizioni antiriciclaggio.
L’OAM gestisce invece il Registro al quale gli operatori devono iscriversi per poter operare in Italia.
I requisiti richiesti dalla legge sono per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea o di Stato diverso secondo le disposizioni del testo unico dell’immigrazione, e domicilio nel territorio della Repubblica. Invece per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Le uniche richieste di informazioni che possono essere avanzata nei confronti degli operatori dall’OAM riguardano dunque esclusivamente i requisiti relativi alla loro iscrizione.
Gli operatori devono invece trasmettere all’OAM i dati relativi alla clientela e alle transazioni effettuate: tale trasmissione non è tuttavia ancora operativa in attesa dell’obbligatorio parere del Garante della Privacy.
Quanto ai poteri di sospensione degli iscritti dal Registro, l’OAM precisa che sono limitati alla sola ipotesi di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati trimestrali relativi alle operazioni effettuate dalla clientela, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.