The number of websites blacked out since July 2019 has thus risen to 850.
(Only in Italian)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il Regolamento (UE) 2017/1129 e la Direttiva (UE) 2019/1937.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 comporta un importante impatto per il mercato dei capitali europeo e si pone l’obiettivo di armonizzare le regole di comportamento a livello dell’Unione europea e di aumentare le capacità di raccolta di capitali e di investimento su base transfrontaliera.
In particolare mira ad aumentare l’efficienza e la diversificazione del mercato dei capitali dell’UE, migliorare l’accesso al finanziamento per le piccole e medie imprese, creare un mercato unico europeo per il crowdfunding, fornendo accesso a strumenti di finanziamento alternativi ai prestiti bancari, e assicurare una protezione adeguata agli investitori.
Il Regolamento prevede una disciplina comune per tutti i gestori delle piattaforme di crowdfunding, che include sia il lending crowdfunding sia l’equity crowdfunding, e stabilisce requisiti uniformi per la prestazione dei servizi di crowdfunding, l’organizzazione, l’autorizzazione e la vigilanza dei provider, il funzionamento delle piattaforme, la trasparenza e le comunicazioni di marketing.
Le principali novità includono una modalità di autorizzazione unica valida in tutta l’UE, un sistema di vigilanza accentrato in capo all’ESMA, un passaporto europeo per gli operatori delle piattaforme di crowdfunding, la disciplina dei servizi di crowdfunding che agevolano la concessione di prestiti, un modello informativo standardizzato con tutti i dettagli chiave dell’investimento (Key Investment Information Sheet – KIIS), un questionario d’ingresso per la verifica degli investitori non qualificati e requisiti di trasparenza e di governance delle piattaforme.
Il decreto ha inoltre apportato le necessarie modifiche al TUF derivanti dalle modifiche apportate dalla normativa europea.
(Only in Italian)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2021/338, che modifica la Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e la Direttiva 2013/36/UE e Direttiva (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

L’obiettivo principale della Direttiva è quello di semplificare gli oneri burocratici non indispensabili, fornendo una serie di misure volte a mitigare le difficoltà economiche degli intermediari.
Queste modifiche avranno un impatto significativo sia sugli investitori che sull’attenuazione degli obblighi non necessari in favore di clienti professionali e controparti qualificate previsti da MiFID II.
Tra le principali novità introdotte vi sono: l’esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, la semplificazione degli obblighi informativi e la possibilità per le imprese di investimento di non essere sottoposte agli obblighi di natura informativa, alla valutazione dell’adeguatezza, agli obblighi di best execution e agli obblighi relativi alla gestione degli ordini per le controparti qualificate.
Inoltre, la direttiva prevede la sospensione temporanea degli obblighi di comunicazione periodica al pubblico sulla best execution forniti da sedi di negoziazione europee e altri sedi di esecuzione, nonché l’introduzione di misure di sostegno ai derivati su merci.
In generale lo scopo della direttiva è quello di semplificare gli obblighi degli intermediari finanziari per agevolare il ripristino dell’economia dell’Unione europea in seguito alla crisi del COVID-19.