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Con Comunicazione n. 1214803 del 13 ottobre 2021 la Consob, in risposta ad un quesito ricevuto, ha fornito chiarimenti in materia di acquisto indiretto del controllo di una società quotata e insussistenza dei presupposti per l’applicabilità della disciplina in tema di OPA obbligatoria.

In particolare, la Consob ha escluso la sussistenza dei presupposti previsti all’articolo 45, comma 3, lettere a) e b), del Regolamento Emittenti, ossia le condizioni di prevalenza cosiddetta oggettiva e valutativa, e dunque ha riconosciuto come non applicabile al caso di specie la disciplina in tema di OPA per acquisto indiretto.

Con riferimento alla partecipazione detenuta nella società quotata la Consob ha ritenuto che non risultano ricorrere:

  1. né la prevalenza oggettiva, in quanto la partecipazione nella società quotata risulta iscritta nel bilancio per un valore di gran lunga inferiore al terzo dell’attivo patrimoniale previsto dalla norma;
  2. né la prevalenza valutativa, in quanto il valore della partecipazione riveniente dalla ricostruzione induttiva non rappresenta più di un terzo e non costituisce la componente principale del prezzo di acquisto della partecipazione.

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