(Only in Italian)

Bank of Italy has published the new number of “Notes on Financial stability and supervision” No. 37 “Firms’ operational risks and insurance coverage – evidence from the Bank of Italy’s regional bank lending survey”

 

Bank of Italy has released three new Working papers (nn.1442-1444):

and four new Occasional Papers (nn. 837-840):

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Bank of Italy has published the update of Circular No. 285/2013 concerning Chapter 6 of Part Two of the Circular on “Securitisation Transactions”

Le modifiche apportate danno attuazione alla nuova disciplina europea in materia di cartolarizzazioni introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (“SECR”), recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli artt. 4-septies.2 e 190- bis.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, l’art. 4-septies.2 ha designato la Banca d’Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente, prestatore originario o promotore.

Le modifiche danno attuazione all’art. 4-septies.2 TUF al fine di:

  • includere nelle disposizioni secondarie il contenuto della comunicazione della Banca d’Italia del 21 dicembre 2022, contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d’Italia;
  • specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d’Italia nelle operazioni in cui intervengono dei soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (c.d. operazioni miste)

Con le modifiche sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Seconda, Capitolo 6, Sezione II):

  • divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall’art. 248, par 1, lettera b) CRR (termine: 60 giorni);
  • divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell’esposizione, il SEC-ERBA al posto del SECSA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta della banca sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
  • autorizzazione all’utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);
  • autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione (art. 8, par. 2, SECR; termine: 60 giorni).

Le modifiche si applicheranno a partire dal 1° luglio 2024.

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Bank of Italy has updated its Circular No. 286 of 17 December 2013 on instructions for the compilation of prudential reporting for supervised entities

In particolare, viene modificata la normativa segnaletica degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB per adeguarla alle modifiche apportate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni, di cui al 6° aggiornamento della Circolare 288 del 3 aprile 2015, del 12 marzo 2024.

Pertanto, coerentemente con la scelta adottata per le disposizioni di vigilanza, di estendere agli intermediari finanziari la disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni prevista per le banche, gli schemi segnalatici degli intermediari finanziari sono allineati a quelli in vigore per le banche.

Gli intermediari finanziari dovranno quindi produrre le segnalazioni in materia di cartolarizzazioni utilizzando la versione 3.2 dello schema segnaletico Data Point Model (DPM), e ciò anche per le segnalazioni in materia di fondi propri, rischio di credito e rischio di controparte.

Più nel dettaglio, ed in coerenza con l’impianto generale della disciplina segnaletica degli intermediari finanziari, le nuove disposizioni fanno rinvio agli schemi segnaletici COREP come disciplinati dal regolamento di esecuzione con cui la Commissione Europea ha adottato l’implementing technical standard (ITS) sulle segnalazioni prudenziali.

Per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, nell’aggiornamento sono state previste alcune regole specifiche e introdotte alcune semplificazioni, tra cui:

  • le disposizioni in materia di fondi propri, escludono alcune informazioni previste dallo schema segnaletico DPM 3.2 riferite ad aspetti della disciplina prudenziale non applicabili agli intermediari finanziari;
  • le disposizioni in materia di modelli interni a fronte del rischio di credito (IRB), esentano gli intermediari finanziari dalla compilazione dei moduli C 8.3, C 8.4, C 8.5, C 8.5.1. e C 8.7 in applicazione del principio di proporzionalità.

L’aggiornamento sarà applicabile a decorrere dalle segnalazioni riferite alla data contabile del 30 settembre 2024.

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Bank of Italy has updated Chapter 8 of Title IV of Circular No. 288/2015, concerning provisions on “Securitisation Transactions”

Le modifiche apportate danno attuazione alla nuova disciplina europea in materia di cartolarizzazioni introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (“SECR”), recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli artt. 4-septies.2 e 190- bis.2 del TUF, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, l’art. 4-septies.2 ha designato la Banca d’Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente o prestatore originario.

Le modifiche danno attuazione all’art. 4-septies.2 TUF al fine di:

  • includere nelle disposizioni secondarie il contenuto della comunicazione della Banca d’Italia del 21 dicembre 2022 contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d’Italia;
  • specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d’Italia nelle operazioni in cui intervengono dei soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (c.d. operazioni miste).

Pertanto, vengono aggiornate le Sezioni I (Procedimenti amministrativi), II (Disciplina applicabile) e III (Disposizioni specifiche), per allineare le disposizioni secondarie al nuovo quadro normativo stabilito dal SECR e per estendere agli intermediari finanziari la disciplina del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 2401/2017.

Inoltre, con le modifiche in oggetto vengono introdotti nuovi procedimenti amministrativi (cfr. Titolo IV, Capitolo 8, Sezione I), ovvero:

  • divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio (artt. 244, par. 2, e 245, par. 2 CRR; termine: 60 giorni);
  • divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall’art. 248, par 1, lettera b) CRR (termine: 60 giorni);
  • divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell’esposizione, il SEC-ERBA al posto del SECSA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta dell’intermediario sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
  • autorizzazione all’utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);
  • autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione (art. 8, par. 2, SECR; termine: 60 giorni).

Le modifiche si applicano a partire dal 1° luglio 2024.

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IVASS has published the survey on IBIP policies with ESG features