La Banca d’Italia, d’intesa con la Consob, ha adottato il seguente provvedimento in attuazione dell’articolo art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 210/2001 (attuativo della “Settlement Finality Directive” direttiva 98/26/CE) al fine di preservare le attuali condizioni di partecipazione degli enti italiani al sistema CREST UK gestito dal depositario centrale di titoli britannico Euroclear UK & International, regolato dalla legge inglese.
La BCE ha fissato scadenze specifiche per ogni istituto per raggiungere il pieno allineamento con le sue aspettative entro la fine del 2024. Sebbene possano esserci eccezioni in singoli casi, la BCE ha comunicato alle banche l’aspettativa di raggiungere, come minimo, le seguenti tappe. In una prima fase, la BCE si aspetta che le banche classifichino adeguatamente i rischi climatici e ambientali e che effettuino una valutazione completa del loro impatto sulle attività bancarie al più tardi entro marzo 2023.
In una seconda fase, e al più tardi entro la fine del 2023, la BCE si aspetta che le banche includano i rischi climatici e ambientali nella loro governance, strategia e gestione del rischio. Alcune banche hanno già iniziato a pianificare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e a coinvolgere i propri clienti. Tuttavia, nella maggior parte delle banche prevale ancora un approccio attendista. Ad esempio, le banche non fissano obiettivi intermedi o limiti all’assunzione di rischi in vista del rispetto degli impegni strategici a lungo termine, oppure li fissano in modo tale che l’impatto immediato sull’attività della banca sia trascurabile.