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Banca d’Italia ha emanato il 39° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).

L’aggiornamento concerne:
  1. le disposizioni in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari;
  2. le disposizioni sul processo di controllo prudenziale.
Le modifiche riguardano due settori e sono state introdotte in virtù delle novità previste a livello europeo dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V). In particolare:
  1. la disciplina delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista;
  2. i poteri di intervento delle Autorità di Vigilanza nell’ambito del secondo Pilastro.
In relazione alle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, la CRD V ha previsto un regime di autorizzazione specifico.
Le nuove norme regolano le modalità di autorizzazione e di esenzione dall’assunzione del ruolo di capogruppo di un gruppo bancario delle società in oggetto e assicurano il coordinamento con gli altri procedimenti di autorizzazione previsti dalla normativa di settore.
Vengono, inoltre, disciplinati attraverso il rinvio alla disciplina delle capogruppo le modalità autorizzative applicabili sia alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista diverse dalla capogruppo sia di quelle al vertice di gruppi esteri.
Per quanto riguarda i poteri di intervento riconosciuti alla Banca d’Italia, sono stati ampliati i casi in cui può imporre misure relative al Secondo Pilastro.
In questo contesto, viene introdotta una netta differenziazione tra componenti della domanda di capitale di Secondo Pilastro stimata in ottica ordinaria (Pillar II requirement – P2R) e quelle determinate in ottica di stress (Pillar 2 Guidance – P2G).
Viene, inoltre introdotta la facoltà di prevedere la richiesta di capitale addizionale in ragione di un rischio di leva finanziaria eccessiva, in condizioni ordinarie e di stress.
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