(Only in Italian)
Banca d’Italia ha emanato il 5° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (Circolare n. 288/2015).
Con il presente aggiornamento viene inserito nella Circolare 288/15 il Titolo IV bis “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali borrower-based.
L’intervento introduce la possibilità per la Banca d’Italia di rivolgere agli intermediari finanziari misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti.
Queste misure sono volte a contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie; l’applicazione agli intermediari finanziari – che, al pari delle banche, svolgono nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma – assicura un maggior grado di efficacia delle misure, in quanto consente di contenere l’indebitamento dei clienti a prescindere alla tipologia di istituzione finanziaria erogante il credito.
Il quadro delle misure borrower based applicabile agli intermediari finanziari è disciplinato mediante rinvio alle disposizioni per le banche. Il nuovo Titolo IV bis fa quindi rinvio alle disposizioni contenute nella Parte Terza, Capitolo 12, Sezione II della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, che delinea il quadro dei poteri della Banca d’Italia e definisce le caratteristiche delle misure, i criteri per la loro attivazione e i meccanismi di reciprocazione su base volontaria delle misure.
(Only in Italian)
Banca d’Italia ha emanato il 38° aggiornamento delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Circolare n. 285/2013).
Il presente aggiornamento della Circolare n. 285 ha:
- modificato il Capitolo 1, Titolo II, Parte Prima riguardante le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche;
- inserito nella Parte Terza, il Capitolo 12 “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (borrower-based);
- aggiornato il Capitolo 7, Titolo I, Parte Prima “Banche extracomunitarie in Italia” per tenere conto delle modifiche sopra richiamate.
Le modifiche introducono:
- la possibilità per la Banca d’Italia di attivare la riserva di capitale per il rischio sistemico (systemic risk buffer) per le banche e i gruppi bancari autorizzati in Italia, delineano le modalità di calcolo della riserva e definiscono la procedura di notifica e di riconoscimento reciproco del suo coefficiente. Esse inoltre allineano le norme in materia di riserve di capitale e di misure di conservazione del capitale all’evoluzione del quadro normativo europeo (modificato a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2019/878/UE, CRD V) e attuano gli orientamenti dell’EBA sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali per l’applicazione del systemic risk bufferin conformità dell’articolo 133, par. 5, lettera f), della CRD V (EBA/GL/2020/13) e quelli in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14);
- nell’ordinamento nazionale alcune misure borrower-based. Esse possono essere utilizzate per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie. Le disposizioni delineano il quadro dei poteri della Banca d’Italia e definiscono le caratteristiche delle misure, i criteri per la loro attivazione e i meccanismi di reciprocazione su base volontaria delle misure. Le misure borrower based possono essere attivate nei confronti delle banche italiane, delle succursali in Italia di banche extracomunitarie e delle banche extracomunitarie che operano in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, relativamente all’attività di concessione di finanziamenti effettuata in Italia.
(Only in Italian)
Banca d’Italia, con provvedimento del 22 febbraio 2022, ha modificato le “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” del 17 maggio 2016 come modificato dal Provvedimento del 23 luglio 2019. Le modifiche sono volte a introdurre un nuovo Capitolo XII bis “Misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti”. Il nuovo capitolo disciplina gli strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure borrower-based).
Si tratta di misure non armonizzate a livello europeo che vengono utilizzate tipicamente per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle persone fisiche o persone giuridiche che svolgono attività non finanziarie.
L’utilizzo di questi strumenti serve a controllare il flusso e la rischiosità dei nuovi prestiti. Ciò permette di contenere i livelli di indebitamento di chi riceve i finanziamenti, riducendone così la probabilità di insolvenza e di limitare le perdite per gli intermediari in caso di mancata restituzione dei prestiti.
European Commission has adopted a proposal for a Directive on corporate sustainability due diligence.
In particular, the Directive requires companies to identify and, where necessary, prevent, cease or mitigate the negative effects of their activities on human rights, such as child labour and the exploitation of workers, and on the environment, such as pollution and loss of biodiversity.
These new rules will provide legal certainty and a level playing field for businesses and ensure more transparency for consumers and investors.
The new due diligence rules will apply to the following companies and sectors:
- EU companies:
- Group 1: all EU limited liability companies of substantial size and economic power (with 500+ employees and EUR 150 million+ in net turnover worldwide).
- Group 2: Other limited liability companies operating in defined high impact sectors, which do not meet both Group 1 thresholds, but have more than 250 employees and a net turnover of EUR 40 million worldwide and more. For these companies, rules will start to apply 2 years later than for group 1.
- Non-EU companies active in the EU with turnover threshold aligned with Group 1 and 2, generated in the EU.
Small and medium enterprises (SMEs) are not directly in the scope of this proposal.
This proposal applies to the company’s own operations, their subsidiaries and their value chains (direct and indirect established business relationships). In order to comply with the corporate due diligence duty, companies need to:
- integrate due diligence into policies;
- identify actual or potential adverse human rights and environmental impacts;
- prevent or mitigate potential impacts;
- bring to an end or minimise actual impacts;
- establish and maintain a complaints procedure;
- monitor the effectiveness of the due diligence policy and measures;
- and publicly communicate on due diligence.
National administrative authorities appointed by Member States will be responsible for supervising these new rules and may impose fines in case of non-compliance. In addition, victims will have the opportunity to take legal action for damages that could have been avoided with appropriate due diligence measures.
In addition, group 1 companies need to have a plan to ensure that their business strategy is compatible with limiting global warming to 1.5 °C in line with the Paris Agreement.